- Approvazione: 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR)
- Pubblicazione e Entrata in vigore: 24 maggio 2025 (G.U. n. 119)
- Fine periodo transitorio: 24 maggio 2026
Cos’è il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 e Perché è Cruciale?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) non è semplicemente un aggiornamento normativo, ma una vera e propria riforma strutturale del sistema formativo sulla salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Emanato in attuazione dell’Articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, questo provvedimento nasce dall’esigenza di superare la frammentazione degli accordi precedenti (2011, 2012, 2016) per creare un quadro normativo unitario, chiaro e più incisivo.L’importance cruciale di questo nuovo Accordo risiede nella sua capacità di innalzare gli standard qualitativi della formazione, garantendo che ogni figura aziendale — dal datore di lavoro al lavoratore — riceva le competenze necessarie per operare in sicurezza.L’obiettivo è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti burocratici attraverso l’accorpamento delle norme; dall’altro, potenziare l’efficacia della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali attraverso modalità didattiche più rigorose e verifiche dell’apprendimento standardizzate.Gli Obiettivi Strategici del Nuovo Accordo Formazione
| Obiettivo | Descrizione |
|---|---|
| Unificazione Normativa | Accorpamento e rivisitazione di tutti i precedenti accordi sulla formazione per una consultazione più agevole. |
| Standardizzazione Qualitativa | Definizione rigorosa di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione per ogni percorso formativo. |
| Verifica dell’Efficacia | Introduzione di modalità obbligatorie per la verifica finale di apprendimento e per il monitoraggio dell’efficacia sul campo. |
| Tracciabilità e Controllo | Potenziamento del monitoraggio sulle attività formative e sul rispetto della normativa da parte dei soggetti formatori. |
Le Figure Coinvolte e le Principali Novità Formative
L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce cambiamenti sostanziali che impattano direttamente su diverse figure chiave all’interno dell’organizzazione aziendale. Di seguito analizziamo nel dettaglio le novità per ciascun ruolo, evidenziando le variazioni di durata, modalità e scadenze.1. La Nuova Formazione Obbligatoria per i Datori di Lavoro
Questa è senza dubbio la novità più dirompente dell’Accordo 2025. Per la prima volta, la formazione sulla sicurezza diventa obbligatoria per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno il ruolo di RSPP.- Durata: Corso base di 16 ore.
- Contenuti: Diviso in due moduli (Giuridico-Normativo e Organizzazione/Gestione SSL). Per chi opera in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.
- Scadenza: Il completamento del corso deve avvenire entro il 24 maggio 2027.
- Esoneri: Sono esonerati i datori di lavoro che hanno già completato la formazione RSPP ai sensi dell’art. 34.
2. Preposti: Aggiornamento Biennale e Addio all’E-learning
Il ruolo del preposto viene ulteriormente rafforzato, con requisiti formativi molto più stringenti per garantirne l’efficacia nell’attività di vigilanza.- Durata: Il corso base passa da 8 a 12 ore.
- Aggiornamento: Diventa biennale (non più quinquennale) con una durata di 6 ore.
- Modalità: Esclusione totale dell’e-learning asincrono. La formazione deve avvenire esclusivamente in aula o in videoconferenza sincrona.
- Nota importante: I preposti formati da oltre due anni alla data del 24 maggio 2025 devono completare l’aggiornamento entro maggio 2026.
3. Dirigenti: Durata Ridotta e Aggiornamento Quinquennale
Per i dirigenti si assiste a una razionalizzazione del percorso formativo, con una leggera riduzione delle ore totali.- Durata: Ridotta da 16 a 12 ore.
- Aggiornamento: Resta quinquennale con una durata di 6 ore.
- Modalità: Resta ammessa la modalità e-learning per la parte teorica.
4. Lavoratori: Formazione Contestuale all’Assunzione
L’Accordo elimina ogni zona d’ombra sulla tempistica della formazione per i nuovi assunti.- Tempistica: La formazione deve essere erogata contestualmente all’assunzione. Viene eliminato il precedente margine di 60 giorni.
- Struttura: Formazione generale (4 ore, credito permanente) e formazione specifica (durata variabile di 4, 8 o 12 ore in base al livello di rischio: basso, medio, alto).
5. RSPP, ASPP e Coordinatori per la Sicurezza
Anche le figure tecniche vedono aggiornati i propri percorsi. In particolare, per i Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione (CSP/CSE), l’Accordo provvede all’aggiornamento dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08, ridefinendo i contenuti minimi del percorso formativo di 120 ore e dei relativi aggiornamenti quinquennali. Per RSPP e ASPP, vengono confermati i moduli A, B e C, con specifiche sui titoli di studio che consentono l’esonero dalla frequenza.Nuove Abilitazioni Specifiche: Attrezzature e Spazi Confinati
Uno degli aspetti più tecnici e operativi del Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 riguarda l’estensione dell’obbligo di abilitazione specifica per l’uso di determinate attrezzature di lavoro e la standardizzazione della formazione per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Queste novità mirano a colmare i vuoti normativi e a uniformare le competenze su tutto il territorio nazionale.Estensione dell’Art. 73: Nuove Attrezzature Soggette ad Abilitazione
L’elenco delle attrezzature che richiedono una formazione teorico-pratica specifica e il rilascio di un’abilitazione (il cosiddetto “patentino”) si amplia notevolmente. Se prima la disciplina era limitata a carrelli elevatori, gru e piattaforme, ora include macchinari ampiamente diffusi nell’industria e nell’agricoltura.| Attrezzatura | Ambito di Utilizzo Principale | Novità 2025 |
|---|---|---|
| Carroponte | Logistica pesante, Metalmeccanica | Abilitazione specifica obbligatoria. |
| Macchine Raccoglifrutta (CRF) | Agricoltura, Frutticoltura | Inclusione nell’elenco delle attrezzature art. 73. |
| Carloaders / Caricatori Movimentazione Materiali (CMM) | Edilizia, Gestione rifiuti | Nuovo percorso formativo teorico-pratico. |
Spazi Confinati: Standardizzazione della Formazione
Le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (regolate dal DPR 177/2011) hanno finalmente un percorso formativo standardizzato. In precedenza, la formazione era spesso disomogenea; l’Accordo 2025 definisce ora con precisione:- Contenuti minimi: Focus su procedure di sicurezza, utilizzo di DPI di terza categoria (es. autorespiratori) e gestione delle emergenze.
- Addestramento pratico: Diventa parte integrante e obbligatoria del corso, con simulazioni di intervento e salvataggio.
- Validità: I corsi svolti prima del 24 maggio 2025 restano validi solo se documentalmente conformi ai nuovi standard, altrimenti dovranno essere integrati o ripetuti entro la fine del periodo transitorio.
Scadenza 24 Maggio 2026: Cosa Succede alla Fine del Periodo Transitorio?
La data del 24 maggio 2026 rappresenta lo spartiacque definitivo tra il vecchio e il nuovo sistema di formazione sulla sicurezza. L’Accordo 2025 ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire alle aziende, ai datori di lavoro e ai soggetti formatori di adeguarsi alle nuove regole senza interrompere le attività in corso.⚠️ Attenzione: Fine della Tolleranza
Dal 24 maggio 2026, ogni corso erogato secondo i vecchi standard (Accordi 2011, 2012, 2016) non avrà più valore legale. La mancata conformità esporrà l’azienda a sanzioni penali e amministrative immediate.
Regole sulla Validità dei Corsi Pregressi
Una delle domande più frequenti riguarda la validità degli attestati già in possesso dei lavoratori. Ecco come gestire i titoli acquisiti prima della riforma:- Corsi conformi: I percorsi formativi completati prima del 24 maggio 2025 restano validi fino alla loro naturale scadenza, a condizione che i programmi svolti siano coerenti con i nuovi standard minimi definiti dall’Accordo 2025.
- Corsi non conformi: Se la formazione pregressa non rispecchia i nuovi requisiti (ad esempio per durata o contenuti), l’azienda ha tempo fino al 24 maggio 2026 per integrare o ripetere la formazione.
- Aggiornamenti in corso: Gli aggiornamenti quinquennali già avviati devono essere completati secondo le nuove scadenze. Per i preposti, il passaggio al ciclo biennale è immediato: se l’ultimo aggiornamento risale a più di due anni fa, va rifatto entro maggio 2026.
Come Gestire la Transizione: Checklist Operativa per le Aziende

Sanzioni e Responsabilità: I Rischi dell’Inadempienza
Ignorare le scadenze del Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non comporta solo un rischio formale, ma espone l’azienda e i suoi vertici a gravi CONSEQUENZE penali, amministrative ed economiche. Dal 24 maggio 2026, gli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro) applicheranno con rigore il nuovo quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/08.Il Quadro Sanzionatorio per il Datore di Lavoro
La mancata formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, nonché l’omissione della nuova formazione obbligatoria per il datore di lavoro stesso, attiva le sanzioni previste dall’art. 55 del Testo Unico.- 🛑 Sanzioni Penali: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 € a 6.388 € per la mancata formazione di ciascuna figura obbligatoria.
- 💸 Sanzione Amministrativa Aggiuntiva: 300 € per ogni lavoratore non formato (ai sensi dell’Allegato I del D.Lgs. 81/08).
- 📈 Aggravanti per Numero Lavoratori:
- Oltre 5 lavoratori: Sanzioni raddoppiate.
- Oltre 10 lavoratori: Sanzioni triplicate.
- 🚫 Sospensione dell’Attività: Nei casi di gravità reiterata o mancanza di formazione superiore al 10% del personale, può essere disposta la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale.
Responsabilità D.Lgs. 231/2001 e Colpa Organizzativa
Oltre alle sanzioni dirette, l’inadempienza formativa ha un impatto devastante sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/2001). In caso di infortunio grave o mortale, se l’azienda non può dimostrare di aver erogato la formazione conforme al Nuovo Accordo 2025, si configura la cosiddetta “colpa organizzativa”.Questo significa che l’azienda stessa, come entità giuridica, può essere condannata a pagare sanzioni pecuniarie elevatissime (fino a oltre un milione di euro) e subire sanzioni interdittive (esclusione dai finanziamenti pubblici, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione).I Rischi Specifici per il Lavoratore e il Preposto
Non bisogna dimenticare che anche il lavoratore e il preposto hanno obblighi formativi. Il lavoratore che rifiuta ingiustificatamente la formazione può essere soggetto ad arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro, oltre a rischiare il licenziamento per giusta causa (orientamento confermato dalla Corte di Cassazione). Il preposto, inoltre, risponde penalmente in prima persona se non vigila sull’attuazione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori.In conclusione: l’audit formativo preliminare e l’adeguamento tempestivo entro maggio 2026 non sono solo una tutela legale, ma un investimento necessario per la sopravvivenza stessa dell’impresa.Modalità di Erogazione e Requisiti dei Soggetti Formatori
L’Accordo Stato-Regioni 2025 non si limita a definire “cosa” insegnare, ma stabilisce regole ferree su “come” farlo e su “chi” è autorizzato a organizzare i corsi. Queste disposizioni mirano a eliminare la formazione di scarsa qualità e a garantire che gli attestati rilasciati abbiano un reale valore formativo e legale.Le Tre Modalità Didattiche Ammesse dalla Riforma
L’Accordo chiarisce definitivamente l’utilizzo delle tecnologie digitali, distinguendo tra formazione sincrona e asincrona.- Aula (Presenza Fisica): Resta la modalitá di riferimento, obbligatoria per tutte le prove pratiche, l’addestramento e per l’intera formazione dei preposti.
- Videoconferenza Sincrona: Equiparata alla presenza fisica per la parte teorica. Richiede l’interazione bidirezionale in tempo reale tra docente e discenti e un sistema di tracciabilità delle presenze.
- E-learning (Asincrono): Ammesso esclusivamente per i datori di lavoro, i dirigenti e la formazione generale dei lavoratori. Deve rispettare i requisiti tecnici di tracciabilità, verifica intermedia e tutoraggio previsti dall’Allegato II dell’Accordo.
Chi Può Erogare la Formazione? I Nuovi Criteri di Idoneità
Dal 24 maggio 2026, la legittimazione del soggetto organizzatore diventa centrale. Non basta più che il docente sia qualificato; è necessario che l’ente che organizza il corso rientri in una delle categorie abilitate.| Categoria | Esempi di Soggetti | Requisiti Specifici |
|---|---|---|
| Istituzionali | Ministeri, INAIL, Regioni, Università | Abilitati per legge. |
| Accreditati | Enti di formazione regionali | Accreditamento regionale + 3 anni di esperienza documentata nella sicurezza. |
| Associativi e Paritetici | Organismi Paritetici, Associazioni Sindacali | Rappresentatività nazionale e inserimento nel repertorio ministeriale. |
| Aziendali | Il Datore di Lavoro | Può formare solo i propri dipendenti (lavoratori, preposti, dirigenti). |
Verifiche Finali e Obbligo del Fascicolo del Corso
Tutti i corsi devono concludersi con una verifica finale obbligatoria (test scritto di almeno 30 domande o colloquio individuale). Il soggetto formatore è tenuto a conservare per almeno 10 anni il Fascicolo del Corso, contenente il registro presenze, i test di verifica, il programma svolto e i profili dei docenti. Senza questa documentazione, l’attestato può essere dichiarato nullo in sede di ispezione.Risposte ai Dubbi Più Comuni sul Nuovo Accordo Stato-Regioni Formazione
Il passaggio al nuovo sistema formativo solleva molti dubbi operativi. Abbiamo raccolto le risposte alle domande più frequenti per aiutare aziende e professionisti a orientarsi correttamente.I vecchi attestati sono ancora validi dopo il 24 maggio 2026?
Sì, gli attestati conseguiti secondo i precedenti Accordi restano validi fino alla loro naturale scadenza, a patto che il percorso formativo svolto sia coerente con i nuovi standard. Tuttavia, per i preposti, se l’ultimo corso o aggiornamento risale a più di due anni fa, è obbligatorio procedere al nuovo aggiornamento biennale entro maggio 2026.
Il corso per il Datore di Lavoro (16 ore) può essere fatto online?
Sì, l’Accordo 2025 permette lo svolgimento del corso base per datori di lavoro interamente in modalità e-learning o videoconferenza sincrona, purché il soggetto formatore sia abilitato e la piattaforma garantisca la tracciabilità e le verifiche previste.
Cosa succede se assumo un lavoratore oggi? Ho ancora 60 giorni per formarlo?
No. Con l’entrata in vigore del nuovo sistema, la formazione deve essere contestuale all’assunzione. Il lavoratore non può essere adibito alla propria mansione senza aver prima ricevuto la formazione generale e specifica prevista dal livello di rischio aziendale.
Posso continuare a formare i miei preposti in e-learning asincrono?
No. L’Accordo 2025 vieta espressamente l’e-learning per la formazione dei preposti. Sono ammesse solo l’aula (presenza fisica) o la videoconferenza sincrona per garantire l’interazione diretta con il docente.
Chi deve fare il corso per le nuove attrezzature (es. Carroponte)?
Tutti gli operatori addetti all’uso di tali attrezzature. Se un lavoratore usava già il carroponte ma non ha un’abilitazione conforme ai nuovi standard dell’Art. 73, dovrà frequentare il corso teorico-pratico entro la fine del periodo transitorio (24 maggio 2026).
Conclusione: Prepararsi al Cambiamento per una Sicurezza Autentica
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 segna un punto di non ritorno per la sicurezza sul lavoro in Italia. Non si tratta solo di aggiornare dei certificati, ma di abbracciare una reforma che mette al centro la qualità della formazione e la responsabilità consapevole di ogni attore aziendale. Dalla nuova formazione obbligatoria per i datori di lavoro al rafforzamento del ruolo dei preposti, ogni tassello è pensato per trasformare la prevenzione da obbligo burocratico a valore organizzativo.Affrontare tempestivamente la scadenza del 24 maggio 2026 è la scelta più lungimirante che un’impresa possa fare oggi. La formazione documentata e conforme non è solo uno scudo contro sanzioni pesanti e responsabilità penali, ma è soprattutto lo strumento principale per tutelare la salute dei lavoratori e garantire la solidità e la reputazione dell’azienda nel lungo periodo.La tua azienda è adempiente rispetto alle scadenze del 24 Maggio 2026?
Non aspettare l’ultimo momento per regolarizzare la formazione. Evita sanzioni e garantisci la massima protezione al tuo team.

